Secondo la normativa vigente, tutte le associazioni (sportive dilettantistiche, culturali, di promozione sociale, di volontariato, ecc.), possono richiedere ai propri soci e iscritti quote annuali e contributi associativi, senza che questi introiti vadano a formare base imponibile ai fini delle imposte sui redditi dell’Associazione: tradotto, le citate entrate saranno completamente defiscalizzate e non verranno considerate entrate di tipo commerciale. Pertanto, l’Associazione non dovrà rilasciare alcuna fattura, ma solo una semplice ricevuta al socio, e su queste entrate non dovrà pagare alcuna tassa o imposta.
Questa importante agevolazione fiscale, presuppone però che l’Associazione, entro 60 giorni dalla sua costituzione, abbia inviato alla Agenzia delle Entrate una dichiarazione apposita, il cosiddetto modello EAS.
Il Modello EAS (Enti ASsociativi) può pertanto essere considerato come una sorta di condicio sine qua non, una condizione cioè senza la quale l’Associazione non potrebbe raccogliere quote dai soci senza pagarvi le necessarie tasse.
Tale disposizione normativa, introdotta nel 2009, ha prodotto numerose problematiche per il mondo delle Associazioni, in quanto al momento della registrazione dello Statuto presso gli sportelli dell’Agenzia delle Entrate non viene ricordato questo obbligo.
Ancora peggiore, la situazione per quelle Associazioni nate dopo il 2009, e che non hanno ricevuto dagli organi preposti alcuna comunicazione circa l’obbligo di compilazione del modello EAS.
Ma cosa succede se non si presenta il modello? E quali sono le possibilità per “mettersi in regola”? Come si presenta il modello EAS? E, ancora, tutte le tipologie di associazioni sono obbligate a presentarlo?
Proviamo a fare un pò di ordine…
Anzitutto, non tutte le tipologie di associazioni sono obbligate alla presentazione; secondo l’Agenzia delle Entrate, sono esonerati dalla comunicazione dei dati:
- gli enti associativi dilettantistici iscritti nel registro del Coni che non svolgono attività commerciale;
- le associazioni pro-loco che hanno esercitato l’opzione per il regime agevolativo in quanto nel periodo d’imposta precedente hanno realizzato proventi inferiori a 250.000 euro (Legge n° 398/1991 – Regime speciale Iva e imposte dirette);
- le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali che non svolgono attività commerciali diverse da quelle marginali individuate dal Dm 25 maggio 1995 (per esempio, attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito, iniziative occasionali di solidarietà, attività di somministrazione di alimenti e bevande in occasioni di raduni, manifestazioni e simili);
- i patronati che non svolgono al posto delle associazioni sindacali promotrici le loro proprie attività istituzionali;
- le Onlus di cui al decreto legislativo n° 460 del 1997;
- gli enti destinatari di una specifica disciplina fiscale (per esempio, i fondi pensione).
Inoltre, possono presentare il modello Eas con modalità semplificate i seguenti enti:
- le associazioni e società sportive dilettantistiche riconosciute dal Coni, diverse da quelle espressamente esonerate;
- le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri di cui alla legge n° 383 del 2000;
- le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui alla legge n° 266 del 1991, diverse da quelle esonerate per la presentazione del modello (le organizzazioni di volontariato che non sono Onlus di diritto);
- le associazioni iscritte nel registro delle persone giuridiche tenuto dalle prefetture, dalle regioni o dalle province autonome ai sensi del Dpr 361/2000;
- le associazioni religiose riconosciute dal Ministero dell’interno come enti che svolgono in via preminente attività di religione e di culto, nonché le associazioni riconosciute dalle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese;
- i movimenti e i partiti politici tenuti alla presentazione del rendiconto di esercizio per la partecipazione al piano di riparto dei rimborsi per le spese elettorali ai sensi della legge n° 2 del 1997 o che hanno comunque presentato proprie liste nelle ultime elezioni del Parlamento nazionale o del Parlamento europeo;
- le associazioni sindacali e di categoria rappresentate nel Cnel nonché le associazioni per le quali la funzione di tutela e rappresentanza degli interessi della categoria risulti da disposizioni normative o dalla partecipazione presso amministrazioni e organismi pubblici di livello nazionale o regionale, le loro articolazioni territoriali e/o funzionali gli enti bilaterali costituiti dalle anzidette associazioni gli istituti di patronato che svolgono, in luogo delle associazioni sindacali promotrici, le attività istituzionali proprie di queste ultime;
- l’Anci, comprese le articolazioni territoriali;
- le associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione della ricerca scientifica individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (per esempio, l’Associazione italiana per la ricerca sul cancro);
- le associazioni combattentistiche e d’arma iscritte nell’albo tenuto dal Ministero della difesa;
- le federazioni sportive nazionale riconosciute dal Coni.
Per le organizzazioni non profit obbligate alla presentazione (associazioni generiche, associazioni culturali, comitati, ecc.), in caso di mancata compilazione del modello Eas viene contestata l’illegittima fruizione dei benefici fiscali: in pratica, i contributi da quote e contributi dei soci verrebbero considerati come un’attività commerciale qualsiasi, con la richiesta da parte dell’organo di controllo (ADE, Guardia di Finanza, ecc.) del pagamento delle relative tasse.
Da quanto detto poc’anzi, pare che chi non abbia compilato a suo tempo il modello EAS rischi pesanti sanzioni e richieste di pagamento. La risposta è NI; infatti, con un’apposita legge è stata data la possibilità alle associazioni obbligate alla presentazione del modello EAS di “mettersi in regola”: il Dl n.16/2012 ha stabilito infatti che non è precluso l’accesso ai regimi fiscali opzionali, subordinati all’obbligo della comunicazione non eseguito tempestivamente, sempre che la violazione non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altra attività amministrative di accertamento delle quali l’autore dell’inadempimento abbia avuto formale conoscenza, purchè il contribuente:
a) abbia i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento alla data di scadenza ordinaria del termine;
b) effettui la comunicazione (o effettui l’adempimento richiesto) entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile;
c) versi contestualmente l’importo pari alla misura minima della sanzione (250 euro).
In pratica, dunque, se l’Associazione non ha ancora “subìto” un controllo o ispezione fiscale, può mettersi in regola pagando una sanzione, la cosiddetta remissione in bonis.
Con il pagamento della sanzione, l’Associazione andrà a regolare, non solo le quote sociali ricevute nell’anno in cui ha versato la medesima, ma anche quelle raccolte negli anni precedenti.
Infine, si ricorda che il modello EAS va presentato esclusivamente in via telematica, o direttamente o tramite un intermediario abilitato (Caaf, commercialista). Il costo di presentazione è spesso ridotto (Presso un Caaf, si spendono in media 10,00 euro).
Non hai ancora presentato l’EAS pur essendo, la tua Associazione, tra quelle obbligate? Allora affrettati!!!
P.S.1: Il modello EAS contiene dei “trabocchetti” che aiutano l’Agenzia delle Entrate a “scovare” le finte associazioni. Se hai paura di rispondere in modo errato in sede di compilazione, puoi iscriverti a PROPAGO, e ti aiuteremo noi a compilarlo!!!
P.S.2: anche le Associazioni che hanno già presentato il modello a suo tempo, in caso di situazioni e vicende rilevanti in capo alla stessa, entro il 30 marzo dell’anno in corso dovranno ripresentarlo!! (per es. se l’associazione inizia a porre in essere attività diverse da quelle che ha sempre fatto, allargando i suoi fini statutari).
Leave a Comment