Come oramai evidenziato in diversi articoli del blog, tutte le associazioni possono contare su alcune differenti tipologie di entrate a sostegno della loro attività. Per semplicità ricordiamo le principali:
ENTRATE ISTITUZIONALI: quote sociali e contributi ulteriori dei soci; donazioni;
ENTRATE DE-COMMERCIALIZZATE: introiti derivanti dai due eventi di raccolta fondi annuali che l’associazione può organizzare;
ENTRATE COMMERCIALI: introiti da pubblicità, sponsorizzazioni, vendita di beni e servizi in via continuativa.
L’associazione pertanto, nel corso della sua operatività può effettivamente ritrovarsi a compiere delle operazioni di tipo commerciale, come quelle ricordate poc’anzi.
In questi casi, dovrà pertanto munirsi di PARTITA IVA e rispettare determinati obblighi fiscali e procedurali.
La normativa attuale, però, prevede la possibilità di accedere ad uno specifico regime di favore per tutte quelle associazioni che decidono di raccogliere fondi andando oltre le classiche attività istituzionali.
Si tratta del “famoso” regime forfettario derivante dalla Legge 398/91.
Come si accede a tale regime? Sono necessari due adempimenti. Una volta aperta la partita iva infatti, l’associazione dovrà seguire la seguente procedura:
– comunicazione all’ufficio SIAE territorialmente competente prima dell’inizio dell’anno solare per il quale l’associazione intende usufruire del regime forfettario;
– comunicazione all’ufficio territorialmente competente dell’Agenzia delle Entrate, presentando il quadro VO della dichiarazione IVA (frontespizio del modello UNICO Enti non Commerciali se si allega la medesima dichiarazione al citato modello).
L’opzione è vincolante per 5 anni.
L’associazione, inoltre, nell’anno della richiesta, non deve aver registrato introiti da attività commerciali superiori ai 250 mila euro (importo di recente aumentato a 400 mila euro). Tale cifra rappresenta inoltre il tetto massimo che non dovrà essere superato nei 5 anni successivi, pena la fuoriuscita automatica dal regime di favore.
Ma quali sono le AGEVOLAZIONI e gli OBBLIGHI FISCALI e CONTABILI a cui dovrà sottostare l’associazione che accede al regime?
1. AGEVOLAZIONI
- Esonero dall’obbligo di tenuta delle scritture contabili (libro giornale, libro degli inventari, registri iva, scritture ausiliare e di magazzino, registro dei beni ammortizzabili);
- esonero dall’emissione di scontrini fiscali e/o ricevute fiscali per compensi incassati;
- esonero dall’obbligo di fatturazione e registrazione, tranne nel caso in cui la fattura dovrà essere rilasciata per attestare introiti da sponsorizzazioni, pubblicità e cessione di diritti radio-televisivi;
A prescindere dai tre casi citati, l’esonero dalla fatturazione non va però inteso in termini assoluti: infatti, qualora la controparte avrà necessità di dedurre l’iva, l’associazione sarà tenuta alla sua emissione.
- esonero dall’obbligo di presentazione della dichiarazione annuale iva;
- esonero dall’obbligo di redazione dell’inventario e del bilancio;
- regime forfettario dell’Iva: in pratica, per le attività commerciali poste in essere l’associazione potrà trattenere il 50% dell’iva;
- determinazione forfettaria del reddito imponibile: al reddito prodotto si applica un coefficiente di reddittività del 3%; il riferimento non va a tutte le entrate dell’associazione, ma solamente a quelle di natura commerciale. L’ammontare dei proventi verrà calcolato al netto dell’iva. Al reddito così prodotto verrà applicata l’imposta sul reddito delle società (IRES, attualmente al 24%). Inoltre, a tale tipologia di entrate si sommano eventuali plusvalenze patrimoniali e eventuali redditi fondiari e di capitali prodotti dall’associazione.
2. OBBLIGHI FISCALI
A fronte delle citate agevolazioni, l’associazione avrà anche precisi obblighi:
- conservare le fatture d’acquisto e quelle emesse; queste ultime andranno numerate in ordine progressivo;
- annotare, anche con un’unica registrazione – entro il giorno 15 del mese successivo, l’ammontare dei corrispettivi e di qualsiasi provento conseguito nell’esercizio di attività commerciali;
- tenere il registro iva minori;
- effettuare il versamento trimestrale dell’iva entro il giorno 16 del secondo mese successivo al trimestre di riferimento tramite F24;
- redigere il rendiconto economico finanziario annuale;
- redigere appositi rendiconti (e relative relazioni) in occasione della predisposizione dei due eventi di raccolta fondi annuale;
- tenere i tradizionali Libri sociali: Libro soci, Libri Verbali Assemblee e Consiglio Direttivo;
- presentare la dichiarazione dei redditi tramite il Modello Unico Enti Non Commerciali;
- presentare il modello 770 se si elargiscono compensi; in particolare, l’erogazione di compensi quali indennità di trasferta, rimborsi spese forfettarie non documentate, premi e compensi ad allenatori, tecnici, arbitri e giudici di gara, ecc., genera l’obbligo di presentazione del citato modello; ciò anche in assenza di ritenute.
Pertanto, oltre a rilasciare una certificazione ai soggetti remunerati entro il 28 febbraio (la cosiddetta certificazione unica – o CUD nel caso delle aziende – la quale può però essere rilasciata anche in forma libera), l’associazione dovrà dichiarare tali dati all’interno del modello 770 che andrà a inviare entro fine luglio all’Agenzia delle Entrate;
- non superare la soglia dei 1.000 euro nell’erogazione o ricevimento di pagamenti in contanti;
- presentare lo spesometro annuale: all’interno del citato documento dovranno essere dichiarate le fatture di natura commerciale, indicando le operazioni attive e passive. Se l’associazione non ha emesso fatture nel corso dell’anno, ma semplici attestazioni di pagamento, dovrà comunque comunicare le operazioni di importo pari o superiore a 3.600 euro (iva inclusa). E se l’associazione non compie nell’anno operazioni di natura commerciale? Allora in questo caso non dovrà compilare alcun spesometro;
- presentare il modello IRAP. In estrema sintesi, l’IRAP è un’imposta regionale che considera alcune entrate dell’associazione e i compensi per prestazioni occasionali e lavoro dipendente. Nel computo, in questo caso, non saranno considerate le indennità di trasferta, i rimborsi spese forfettari, i premi e i compensi erogati dall’associazione. La presentazione del modello IRAP risulta più complessa rispetto ai documenti precedenti; è pertanto consigliabile rivolgersi ad un commercialista.
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